Le principali novità apportate all’articolo 119 durante l’esame in V Commissione della Camera, investono molteplici aspetti dell’agevolazione:
- l’estensione dell’incentivo ai lavori realizzati dagli Enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano) e dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi (Articolo 119 comma 9 lettere d-bis)-e));
- l’eliminazione della previgente causa di esclusione specifica del superbonus del 110% per interventi di ecobonus su edifici monofamiliari abitazioni secondarie del contribuente, con riconoscimento dell’agevolazione per le spese di riqualificazione energetica su due unità immobiliari (Articolo 119 comma 10);
- l’esclusione degli interventi effettuati sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) (Articolo 119 comma 15-bis);
- la proroga al 30.06.2022 per i soli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing)(Articolo 119 comma 3-bis);
- l’inclusione, nei limiti stabiliti per l’ecobonus, degli interventi di demolizione e ricostruzione. In particolare nel rispetto dei requisiti minimi del comma 3 (miglioramento di 2 classi energetiche) sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti ai commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione (Articolo 119 comma 1-3);
- l’agevolazione per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti su edifici unifamiliari (comma 1, lettera c) è riconosciuta anche:
- agli impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati a collettori solari;
- esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle;
- nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;
- per gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o in caso in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali vietino gli interventi trainanti di cui al comma 1, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui al comma 1, fermi restando i requisiti tecnici minimi previsti al comma 3 (miglioramento di 2 classi energetiche) (Articolo 119 comma 1-3);
- la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici c.d. sismabonus previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (Articolo 119 comma 4-bis);
- l’abbassamento dei limiti di spesa per alcuni interventi ecobonus originariamente previsti dal Decreto e la rimodulazione in misura inversamente proporzionale al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (Articolo 119 comma 1 lettere a) e b)). I nuovi limiti di spesa sono i seguenti:
- per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (comma 1 lettera a):
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (comma 1, lettera b):
- 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- per gli interventi sugli edifici unifamiliari (o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (comma 1, lettera c) il limite di spesa resta pari ad euro 30.000.
- per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (comma 1 lettera a):
- l’asseverazione del tecnico abilitato, obbligatoria in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, è rilasciata:
- al termine dei lavori
- o per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all’articolo 121.
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