Superbonus 110% – “nuovo giro, nuova corsa”

Ennesimo Decreto Legge a distanza di meno un mese dal precedente

Il D.L. n. 13/2022 ha abrogato le modifiche al meccanismo di cessione del credito previste dal D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter), inserendone nuove.

In materia di Superbonus 110%, insiste il clima di totale incertezza che tutti gli attori coinvolti sono obbligati a respirare. Continui risvolti normativi che, ogni volta, stravolgono gli adempimenti dei professionisti e delle imprese che da maggio 2020 vivono costantemente con l’ansia che mentre loro progettano, attestano, asseverano o eseguono dei lavori, qualche regola possa cambiare.

Un clima che dal 12 novembre 2021 coinvolge anche i bonus edilizi minori che accedono al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) previsto all’art. 121 del D.L. n.34/2020 (Decreto Rilancio).

Dalla pubblicazione del primo decreto antifrode, il D.L. n. 157/2021, professionisti e imprese hanno dovuto far fronte alle modifiche arrivate in corsa dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), dal D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) e, per ultimo, dal D.L. n. 13/2022.

Si è partiti con misure atte a limitare le frodi fiscali causate dall’assenza di asseverazione e visto di conformità per i bonus edilizi minori che avevano accesso alle opzioni alternative, passando per l’eliminazione del meccanismo di cessione multipla, per arrivare ad una nuova versione dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, che rimarrà tale almeno fino al prossimo 28 marzo, data ultima per la conversione in legge del Decreto Sostegni-ter.

Il nuovo meccanismo di cessione del credito

Cosa è cambiato nel passaggio dalla versione dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevista dal D.L. n. 4/2022 a quella di cui al D.L. n. 13/2022? Il Governo si è reso conto dell’errore commesso nell’aver limitato ad una la cessione del credito. Dopo la prima cessione effettuata dal contribuente o lo sconto dell’impresa e dei professionisti, all’acquirente del credito veniva data una sola possibilità di cessione. Decisione questa che ha paralizzato il settore anche a causa del blocco di alcune piattaforme di acquisto del credito (Poste Italiane e CDP).

Con l’art. 1 del D.L. n. 13/2022, le precedenti modifiche arrivate dall’art. 28, comma 1 del D.L. n. 4/2022 vengono abrogate e sostituite con un nuovo meccanismo di cessione. Dal 26 febbraio 2022, dunque, alla detrazione diretta del superbonus e degli altri bonus edilizi, si può preferire:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Resta fermo l’obbligo per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, di non procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (Astensione) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Sostanzialmente viene dato spazio a due ulteriori cessioni del credito ma solo a determinati soggetti. Modifica che riaprirà un po’ la stretta generata dal Sostegni-ter.

Stop alla frammentazione del credito

All’art. 121 del Decreto Rilancio viene, infine, previsto l’inserimento del nuovo comma 1-quater che mette la parola fine allo spezzatino dei crediti nati dopo la prima cessione.

1-quater. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Se queste nuove modifiche avranno peso nell’attuale periodo di crisi che vive il settore dell’edilizia lo sapremo solo nei prossimi mesi. Nel frattempo:

  • si dovrà attendere un nuovo aggiornamento delle procedure e della piattaforma per la comunicazione della scelta dell’opzione all’Agenzia delle Entrate;
  • incombe la data del 30 giugno 2022 prevista per dimostrare il 30% dei lavori complessivi per gli edifici unifamiliari

e, come detto in premessa, resta il clima di totale incertezza che non fa mai bene, soprattutto al mondo delle costruzioni.

[fonte: lavoripubblici.it]