Risposte alle domande più frequenti pervenute in riscontro alla comunicazione del 15.02.22
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D.L. 13 del 25 Febbraio 2022
Il testo del decreto legge n. 13 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022 dispone l’abrogazione di quanto previsto dall’articolo 28 del decreto Sostegni ter, in materia di Superbonus. Di fatto, tale circostanza, comporta l'ennesima modifica normativa che, inevitabilmente, non farà che accrescere la diffusa confusione sull'argomento, almeno nell'immediato. Sono tante, infatti, le novità introdotte dal nuovo decreto: dalla possibilità di cedere per ulteriori due volte, esclusivamente in favore di banche, assicurazioni e intermediari finanziari iscritti all’albo, allo stop per le cessioni parziali con introduzione del codice identificativo univoco per il trasferimento dei crediti fiscali, c.d. "bollino blu" apposto dall’Agenzia delle Entrate che dovrà redigere apposito provvedimento nel mese di Maggio; dall'obbligo di CCNL specifico per le imprese, all'inasprimento delle sanzioni previste in caso di asseverazioni false, oltre alla nuova necessità di stipulare una polizza per ciascun intervento.
Tutte modifiche, dunque, che richiederanno lunghi tempi di assestamento, di recepimento da parte degli attori coinvolti: banche, AdE, Ordini Professionali, Compagnie Assicurative, Tecnici, Imprese, ecc.
Per le ragioni esposte sopra, 4i Tech, dovendo necessariamente provvedere ad una riorganizzazione dei lavori nell'immediato e, rimanendo invariata al momento la situazione già nota dei crediti di imposta "debordanti" su cassetto fiscale, rimane ferma sulla linea già esposta con comunicazione del 15.02.2022 in merito all'impossibilità di garantire la formula dello "sconto in fattura".
Inadempimento 4i tech
4i tech non può certo definirsi inadempiente all’impegno assunto, cioè quello contenuto nella proposta denominata “Richiesta Valutazione Preliminare dei requisiti energetici previsti dall’art. 119 del 34/2020 (cd Decreto Rilancio)” in quanto le attività di valutazione preventiva, autorizzate dal cliente, sono state eseguite in tempo utile per l’avvio degli interventi beneficiati che scadranno rispettivamente il 31.12.2022 (con il 30% dell'intervento da realizzarsi entro il 30.06.2022) per le unità unifamiliari ed il 31.12.2023 per le unità plurifamiliari/condominio. Le attività preliminari di cui sopra, infatti, avevano lo scopo di stabilire se l’unità immobiliare in esame rispondesse o meno ai requisiti necessari per l’accesso al Superbonus.
4i tech, proprio in ragione della ultimazione della progettazione ed in ragione della volontà di effettuare tutti gli interventi beneficiati che garantiscano il doppio salto di classe, salvo impossibilità oggettive dell'immobile, ha inviato la sopra riportata comunicazione del 15.02.2022 a tutti i proponenti al fine di conoscere tempestivamente la disponibilità degli stessi a proseguire con gli interventi beneficiati, i quali ultimi, alla luce delle modifiche normative introdotte con la Legge 234/2021 e con il D.L. 4/2022, non potranno più essere garantiti con la modalità della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Le sopravvenute modifiche normative consistenti nella limitazione dell’utilizzo della modalità di pagamento denominato “sconto in fattura”, difatti, hanno imposto a 4i tech di essere informata dal proponente in merito alla sua disponibilità o meno di usufruire degli interventi beneficiati dal Superbonus 110% adottando la modalità di pagamento diretto con accumulo del conseguente credito fiscale pari al 110% dell’intervento realizzato.
4i tech è stata autorizzata dal contribuente a svolgere una valutazione preliminare dei requisiti energetici di cui all’art 119 del Decreto Rilancio sul proprio immobile al fine di verificare la fattibilità dell’intervento beneficiato che la stessa 4i tech dovrebbe eseguire. Nessun obbligo di realizzare gli interventi con la modalità dello sconto in fattura o cessione del credito grava su 4i tech. Per questo motivo, potendo ancora oggi procedere con i lavori e gli interventi di efficientamento energetico, 4i tech, alla luce delle sopra indicate modifiche normative, non potendo garantire la soluzione dello sconto in fattura/cessione del credito, ha chiesto ai proponenti di indicare quali interventi, fra quelli proposti, preferiscano eseguire e di dichiararsi disponibili a corrispondere il prezzo dell’intervento che diventerà credito fiscale al valore del 110% come stabilito per Legge.
Trasparenza
Non risponde al vero che 4itech non ha informato i clienti sullo stato delle attività di valutazione preliminare, in quanto, attraverso l’accesso ad un portale appositamente realizzato, ha consentito ai consulenti intermediari di controllare lo stato dei processi valutativi, nonché di interagire con la società attraverso un servizio di customer care dedicato. Tanto è stato fatto proprio al fine di aggiornare costantemente la clientela sulle attività in corso.
Valutazione di massima del valore degli interventi trainanti e trainati al fine di comunicare a 4i tech la disponibilità al pagamento diretto
Gli interventi beneficiati che 4i tech ha indicato nell’elenco degli interventi trainanti e trainati, di seguito riportati, sono gli unici interventi che 4i tech è disponibile ad eseguire, ad eccezione di eventuali altri interventi, scelti dai progettisti, qualora risultassero progettualmente indispensabili o necessari a garantire il doppio salto di classe richiesto a norma di legge. Allo scopo di fornire al cliente una unità di grandezza rispetto al costo del progetto, di seguito viene indicata una stima di massima del costo per ogni intervento di cui il proponente dovrà farsi carico, anche attraverso il pagamento di un acconto.
- [TRAINANTE] Sostituzione di impianto di riscaldamento invernale con caldaia a condensazione, pompa di calore o ibrido:
stima approssimativa da un minimo di € 20.000,00, ad un massimo di € 40.000,00
- [TRAINANTE] Sostituzione di caldaia o scaldino con pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria:
stima approssimativa da un minimo di € 5.000,00, ad un massimo di € 20.000,00
- [Trainato] Installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria:
stima approssimativa da un minimo di € 5.000,00, ad un massimo di € 10.000,00
- [Trainato] Installazione boiler per accumulo di acqua calda sanitaria (qualora non fosse integrato nell’impianto solare termico):
stima approssimativa da un minimo di € 1.000,00, ad un massimo di € 3.000,00
- [Trainato] Integrazione di resistenza elettrica, applicata al boiler per la produzione di acqua calda sanitaria:
stima approssimativa da un minimo di € 300,00, ad un massimo di € 1.500,00
- [Trainato] Installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile:
stima approssimativa da un minimo di € 7.200,00, ad un massimo di € 24.000,00
- [Trainato] Installazione di accumulo per impianto fotovoltaico:
stima approssimativa da un minimo di € 5.000,00, ad un massimo di € 30.000,00
- [Trainato] Installazione di stazione di ricarica per veicoli elettrici:
stima approssimativa da un minimo di € 1.500,00, ad un massimo di € 3.000,00
- [Trainato] Installazione di sistemi di building autonomation per la regolazione dell’impianto di riscaldamento:
stima approssimativa da un minimo di € 500,00, ad un massimo di € 3.500,00
Caparra – Restituzione
La somma di € 500,00 versata dal proponente non ha natura di cauzione, né di acconto, né di anticipo, ma di caparra, quindi, è stata versata a garanzia di entrambe le parti contraenti.
Nella “Richiesta di Valutazione Preliminare dei Requisiti Energetici previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 (cd Decreto Rilancio)” sono state regolamentate solo tre ipotesi specifiche: 1) l’ipotesi dell’impossibilità della riqualificazione energetica dell’immobile; 2) l’ipotesi dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica; 3) l’ipotesi di rifiuto di realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica o di rifiuto di realizzarli con 4i tech.
La caparra, allo stato, non può essere invocata a garanzia del proponente, in quanto, 4i tech non può certo definirsi inadempiente, avendo svolto le attività di valutazione preventiva, autorizzate dal cliente, e potendo ancora oggi procedere con i lavori e gli interventi di efficientamento energetico. Si precisa, inoltre, che in ordine alle attività preliminari eseguite, nessun obbligo di consegna documentale grava su 4i tech, prima dell’eventuale accordo contrattuale per l’affidamento dei lavori, ad eccezione della restituzione di eventuali originali consegnati dal cliente a 4i tech per lo studio preliminare.
Ciò nonostante, ribadendo che le attività di valutazione preliminare hanno un costo ben superiore rispetto alla somma di € 500,00, versata a titolo di caparra, 4i tech, su espressa richiesta della rete commerciale e dei consulenti che hanno intermediato la proposta, senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle altrui ragioni, ma per mero spirito di collaborazione con il partner commerciale ed il cliente stesso, si è già resa disponibile, e potrebbe ancora essere disponibile a valutare, caso per caso, e previa valutazione dettagliata dei costi sostenuti -in favore di quanti formalizzeranno, proposta di risoluzione consensuale con le modalità indicate nella FAQ Accordo sulla risoluzione consensuale- l’eventuale possibilità di corrispondere un contributo economico che tenga conto della somma versata e dei costi aziendali sostenuti.
Accordo di risoluzione consensuale
Fermo restando l’adempimento da parte di 4i tech agli impegni assunti con la richiesta di valutazione preliminare, come precisato nella “FAQ Inadempimento”, 4i tech - su espressa richiesta della rete commerciale e dei consulenti che hanno intermediato la proposta - senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle altrui ragioni, ma per mero spirito di collaborazione con il partner commerciale ed il cliente stesso, si è già resa disponibile, e potrebbe ancora essere disponibile a valutare, caso per caso, e previa valutazione dettagliata dei costi sostenuti -in favore di quanti formalizzeranno, proposta di risoluzione consensuale come di seguito indicato- l’eventuale possibilità di corrispondere un contributo economico che tenga conto della somma versata e dei costi aziendali sostenuti.
In tal senso, è necessario che il proponente renda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando lo schema allegato e chiarendo la propria incondizionata decisione di non voler usufruire dei servizi di 4i tech SRL per gli interventi finalizzati al superbonus 110% ed inviarlo firmato con allegato il documento d’identità alla mail 4itech.bonus110@pedoneavvocati.it.
Modalità di definizione con risoluzione consensuale
4i Tech srl in data 20.03.2022, preso atto delle numerose domande di recesso pervenute a seguito della comunicazione del 15.02.2022 con cui si è rappresentata l’impossibilità di garantire il pagamento di interventi beneficiati attraverso "lo sconto in fattura" ha predisposto un piano finanziario per agevolare la definizione delle pratiche di valutazione preliminare attraverso la risoluzione consensuale.
Detta definizione potrà essere utilizzata da tutti i clienti che hanno formalizzato recesso dalla richiesta di valutazione preliminare e prevede il versamento di un contributo economico proporzionale alle attività di valutazione preliminare poste in essere sull’immobile, per come di seguito indicato:
1) € 150,00 nel caso in cui il recesso sia intervenuto in presenza di certificato di conformità edilizia-urbanistica.
2) € 200,00 nel caso in cui il recesso sia intervenuto in presenza di sopralluogo tecnico.
3) € 300,00 nel caso in cui il recesso sia intervenuto in presenza di assegnazione al responsabile di zona.
La proposta di definizione con la risoluzione consensuale, lungi dal rappresentare riconoscimento delle altrui ragioni, è finalizzata esclusivamente a venire incontro alle ipotesi di attività di valutazione interrotte dal recesso del richiedente.
Per accedere alla definizione con risoluzione consensuale è stato predisposto un modello di “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà”, in ordine al quale è indispensabile, prima della sua eventuale compilazione e sottoscrizione, che lo stesso venga sottoposto all’attenzione di consulenti fiduciari perché possa essere garantita una risoluzione contrattuale consapevole.
La somma da indicare deve essere quella corrispondente alla fase di valutazione in cui è pervenuto il recesso, come sopra indicato.
Il pagamento verrà effettuato nel termine di 30 giorni dal perfezionamento della risoluzione consensuale.
Informazioni preventive sulla gestione di eventuali risoluzioni consensuali
4i tech, fermo restando il contenuto della FAQ Inadempimento e della FAQ Accordo di risoluzione consensuale, valuterà, caso per caso, le proposte di risoluzione consensuale, tenendo conto di parametri oggettivi, come il sopralluogo tecnico, lo studio della documentazione immobiliare ed altre e successive attività finalizzate alla predisposizione della documentazione necessaria alla negoziazione dell’appalto. Gli eventuali contributi economici da versarsi in sede di accordo di risoluzione consensuale terranno conto dei sopradetti parametri e varieranno da un massimo di € 400,00 ad un minimo di € zero.
Motivo della comunicazione del 15.02.2022
La comunicazione sopra riportata non è stata inoltrata per modificare le condizioni contrattuali in ragione delle intervenute modifiche normative, in quanto, come riportato nella “FAQ Inadempimento”, 4i tech non si è obbligata a realizzare gli interventi necessariamente con lo “sconto in fattura”.
4i-Tech s.r.l., ai fini di massima trasparenza nei confronti del Cliente e nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, con comunicazione del 15 febbraio u.s. ha informato il Cliente delle recenti novità in materia di Superbonus 110%, al fine di conoscere tempestivamente la sua disponibilità a proseguire con gli interventi beneficiati, i quali, alla luce delle modifiche normative introdotte, non potranno più essere garantiti con la modalità della cessione del credito e dello sconto in fattura. Tutto questo, evidentemente, anche al fine di consentire alla Società una seria programmazione dei lavori da effettuare.
Dichiarazioni Diffamatorie
Si avvisa la clientela che alla luce 1) delle ingentissime energie economiche e professionali spese per la soddisfazione della clientela, 2) dei rallentamenti procurati da sopravvenute oggettive ragioni governative non imputabili a 4i Tech e delle quali, anzi, -al pari delle altre aziende del settore- 4i Tech è parte lesa,
non verranno tollerate esternazioni di carattere diffamatorio e/o denigratorio a danno della società, dei suoi responsabili, dei tecnici e di tutti i suoi operatori.